L’art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Specie alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, dovrebbe essere ormai pacifico che, se l’intermediario trasmette tardivamente più dichiarazioni, la sanzione va unificata ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, senza applicazione del cumulo materiale.
Le novità del DLgs. 158/2015, anche se non in via diretta, hanno impattato sulle sanzioni indicate. Infatti, occorre considerare il nuovo art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, secondo cui “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
Non sussistono motivi ostativi all’applicabilità di questa norma: si tratta pacificamente di dichiarazione presentata in via tardiva, e nella legge non ci sono disposizioni specifiche per la tardività.
Quindi, se l’intermediario invia la dichiarazione con un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione irrogabile va da 258 a 2.582 euro.
Siccome ciò riguarda la disciplina sostanziale, la riduzione della sanzione ha effetto altresì in sede di ravvedimento operoso. Si rammenta che, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del 2007, il ravvedimento deve avvenire necessariamente ai sensi della lettera c), quindi entro 90 giorni dalla scadenza del termine con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.
Dovrebbe essere pacifico il favor rei ex art. 3 del DLgs. 472/97, pertanto, salvo l’atto di contestazione sia definitivo, nel contenzioso pendente, ove l’atto riguardi una fattispecie di ritardo nella trasmissione della dichiarazione contenuto nei 30 giorni, la sanzione, in automatico, deve essere dimezzata.
Ipotizziamo che, anni fa, un professionista abbia inviato tardivamente diverse dichiarazioni, con un ritardo di 20 giorni.
Egli può avere, all’epoca, presentato ricorso contro l’atto di contestazione della sanzione e, se il processo è ancora pendente, può sollecitare il giudice e/o l’Agenzia delle Entrate all’applicazione dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, circostanza che, come detto, comporta l’automatico dimezzamento della sanzione.
Qualora la riduzione della sanzione avvenga tramite autotutela, il contribuente può avvalersi della c.d. “acquiescenza processuale” (art. 2-quater comma 1-sexies del DL 564/1994), che si attaglia proprio al caso in oggetto. Se, nella fattispecie descritta, il contribuente rinuncia al ricorso, fruisce della definizione della sanzione al terzo, in quanto il DL 564/1994 va, in questa ipotesi, applicato in combinazione con l’art. 16 del DLgs. 472/97.
Poi, alla luce della giurisprudenza richiamata, l’Agenzia delle Entrate ben potrebbe, in sede di autotutela, irrogare le sanzioni tenendo conto del cumulo giuridico, e la c.d. “acquiescenza processuale” sarebbe ancora più conveniente.