Dal 1 gennaio 2010 l’utilizzo del credito IVA in compensazione è sottoposto a particolari regole e limiti. Il nostro studio fornisce questo servizio sia per i clienti interni che per quelli esterni.
Sono soggette a limitazioni le compensazioni che necessitano di F24, non sono soggette quelle senza F24 perché esposte in dichiarazione IVA. E’ quindi sottoposto ai limiti l’utilizzo del credito IVA per pagare imposte diverse dall’IVA. Ma è anche soggetto a limitazioni l’utilizzo di un credito IVA per pagare un debito IVA, quando il credito utilizzato è sorto in un periodo successivo al periodo in cui e’ sorto il debito IVA, poiché tale compensazione può avvenire solo per mezzo di F24.
L’utilizzo del credito IVA in compensazione oltre 10.000 Euro è possibile solo dal 16esimo giorno successivo alla dichiarazione annuale o istanza trimestrale (mod. TR) in cui viene esposto il credito da utilizzare.
Non è rilevante il credito di cui si dispone, ma il credito che si utilizza. Fino a 10.000 euro di compensazioni non sono poste condizioni, e non è necessario il preventivo invio della dichiarazione annuale o trimestrale.
Oltre 10.000 euro la compensazione non si può fare con l’home banking, ma solo con Fisconline o Entratel. Il sistema verifica che la compensazione sia possibile, e invia la conferma. La comunicazione di rifiuto della compensazione può arrivare oltre la scadenza per il versamento. Occorre anticipare il pagamento telematico.
Oltre i 15.000 Euro è posta una ulteriore condizione: la dichiarazione deve avere il visto di conformità. In alternativa nelle società dov’è previsto il controllo contabile la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
Chi rilascia il visto di conformità deve essere specificatamente assicurato.
Chi chiude l’anno 2011 a credito può presentare la dichiarazione IVA non unificata, quindi dal 1 febbraio.
Nel 2012, fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA per il 2011 si può utilizzare il credito del 2010. Dopo la presentazione il credito è unico, del 2011.
I limiti valgono per anno di formazione del credito non per anno di utilizzo. Quindi il limite di 15.000 va calcolato considerando le compensazioni effettuate nel 2011 sia quelle nel 2012 fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2011.
Se la dichiarazione IVA è inviata senza asseverazione, si può inviarne una successiva sostitutiva con asseverazione, purché nei termini di presentazione.
I contribuenti hanno due “tetti” di 10.000 euro. Ad esempio, uno riferito al credito IVA annuale maturato nell’anno precedente 2010, ed uno riferito all’ammontare complessivo dei crediti dei primi tre trimestri dell’anno in corso 2011.
Asseverazione e visto di conformità
(Circolare 57/2009)
Per il rilascio del visto di conformità devono essere effettuati i seguenti controlli:
● Verifica della corrispondenza del codice ATECO comunicato all’amministrazione con il codice dell’attività risultante dalla documentazione contabile del contribuente. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta. Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo.
● Verifica della sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l’eccedenza di imposta:
– presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
– presenza di operazioni non imponibili;
– presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
– presenza di operazioni non soggette all’imposta;
– operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
● Se il credito proviene in parte dall’eccedenza formatasi in anni precedenti, il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata.
● Per tutti i contribuenti per cui non si è verificata la sussistenza di una delle fattispecie sopra esposte la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta riferita al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione e deve essere conservata copia al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, unitamente alla check-list del controllo svolto (se, ad esempio, l’ammontare complessivo IVA detratta è euro 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a euro 10.000).
● Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili e deve essere conservata copia della documentazione al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli.